Condizioni generali di acquisto
Premessa
Le presenti condizioni generali, ove non derogate da specifico accordo scritto delle parti, si applicano a tutti gli ordini pervenuti da Proxital e costituiscono parte integrante degli stessi. L'acquisizione degli ordini di Proxital da parte del Fornitore secondo i termini regolamentati dagli art. 2.1 e 2.2 comporta l’adesione alle presenti condizioni generali di acquisto.
Condizioni generali
1.1. Le presenti condizioni generali di acquisto trovano applicazione anche se non espressamente richiamate e sottoscritte nei singoli ordini.
1.2. Eventuali disposizioni in deroga a quanto in esse avranno efficacia solo se espressamente accettate per iscritto dalle parti.
1.3. Le presenti condizioni generali hanno efficacia fino a quando non vengano espressamente revocate da Proxital ovvero siano sostituite da nuove condizioni.
1.4. Le presenti condizioni generali non vincolano comunque Proxital a trasmettere al Fornitore futuri ordini di fornitura.
1.5. Il Fornitore rinuncia all’applicazione di proprie condizioni generali e particolari di vendita che dovranno in ogni caso ritenersi prive di ogni efficacia tra le parti.
Ordini
2.1. Gli ordini formulati da Proxital (per iscritto, via e-mail o altri mezzi telematici ed elettronici) si intendono sempre integrati dalle presenti condizioni generali che rimangono nel complesso valide anche se alcune non fossero applicabili.
2.2. La conferma da parte del Fornitore deve essere data per iscritto a Proxital: in mancanza di conferma da parte del Fornitore, l’ordine emesso da Proxital si intende approvato trascorse le 48 ore (2 giorni lavorativi) dal suo invio senza che siano pervenute obiezioni o indicazioni contrarie da parte del Fornitore.
Prodotti
3.1. Le specifiche di acquisto relative - a titolo di esempio non esaustivo - a caratteristiche tecniche, conformità a normative o regolamenti nazionali o internazionali, requisiti di sicurezza del prodotto richieste da Proxital, nell’ordine od in altro atto conseguente, per i prodotti oggetto della fornitura, fanno parte integrante del contratto e costituiscono qualità essenziali a norma dell’art.1497 del Codice civile.
3.2. Il Fornitore, tenuto conto delle specifiche di acquisto concordate di cui al punto 3.1, non può apportare alcuna modifica ai prodotti della fornitura senza preventiva autorizzazione scritta di Proxital.
3.3. Eventuali modifiche alle specifiche di cui al punto 3.1 potranno essere apportate solo previo accordo scritto di entrambe le parti.
Modalità di consegna
4.1. La consegna dei prodotti avviene franco destino, nel luogo indicato nell’ordine. I prodotti contrattuali devono essere imballati secondo le modalità e quantità specificate nell’ordine o comunque preventivamente concordate con il Fornitore.
4.2. Il rischio per il danneggiamento o la perdita dei prodotti si trasferisce dal Fornitore a Proxital esclusivamente al momento dell’avvenuto scarico presso il luogo indicato nell’ordine. Pertanto, la fornitura viaggia sempre per conto, rischio e pericolo del Fornitore, anche quando il vettore sia stato scelto da Proxital. Il Fornitore sarà inoltre responsabile per l’eventuale danneggiamento e/o perdita dei prodotti, successivo alla consegna, ove conseguente ad imballaggio insufficiente o difettoso.
4.3. Ogni spedizione deve essere corredata da un documento di trasporto. Su tale documento dovrà essere indicato il numero e la data dell’ordine Proxital. In difetto, la consegna dei prodotti contrattuali potrà anche venir rifiutata da Proxital.
Prima dell’arrivo del materiale nel luogo di destino, il Fornitore deve inoltrare via e-mail al Referente Proxital che ha emesso l’ordine di acquisto:
- Il DDT della spedizione
- La packing list dettagliata (descrizione articoli, nr. di colli per articolo, quantità per singolo collo) della spedizione medesima
4.4. La fattura di cortesia dovrà essere spedita via e-mail all’indirizzo proxital@proxital.it salvo diverse indicazioni fornite da Proxital stessa. Nella fattura dovrà essere indicato il numero e la data dell’ordine Proxital oltre al numero e data del documento di trasporto con cui sono state consegnate le merci.
Termini di consegna
5.1. Per la consegna dei prodotti farà fede la data di ricevimento nel luogo di destino indicato nell’ordine.
La consegna è possibile solo la mattina (08:30-11:30). Eventuali orari differenti devono essere preventivamente concordati con l’Ufficio logistico di Proxital.
Eventuali ritardi o anticipi rispetto alla data di consegna concordata devono essere tempestivamente comunicati dal Fornitore al referente Proxital che ha emesso l’ordine di acquisto.
5.2. Consegne parziali o ripartite in quantità diverse dall’ordine sono ammesse solo se pattuite o autorizzate da Proxital preventivamente e per iscritto.
5.3. I termini di consegna convenuti e riportati sull’ordine sono essenziali e inderogabili anche ai sensi dell’art.1457 del Codice civile. Pertanto, nel caso di ritardo della consegna, o di consegna parziale non autorizzata, Proxital avrà diritto di rifiutare la consegna stessa dei prodotti, intendendo l’ordine conseguentemente risolto. Vengono comunque fatti salvi differenti accordi ai sensi dei quali, Proxital, nonostante il ritardo della consegna dei prodotti o una consegna parziale, abbia ugualmente dichiarato di accettare l’esecuzione della fornitura.
Prezzo
6.1. I prodotti saranno forniti al prezzo convenuto nel relativo ordine di acquisto.
6.2. Il prezzo pattuito deve intendersi invariabile, con esclusione di ogni sua revisione.
Termini di pagamento
7.1. Il prezzo verrà pagato nei termini e modalità specificate nel singolo ordine. I pagamenti pro-quota, in caso di eventuali consegne ripartite, avverranno nei termini e modalità indicate a decorrere dalla consegna parziale.
7.2. I pagamenti verranno effettuati solo a condizione che la consegna sia avvenuta nei termini concordati e che i prodotti non siano affetti da vizio alcuno, né da difformità.
7.3. Per la determinazione del termine di pagamento fa fede il giorno del ricevimento dei prodotti. Per prodotti consegnati in anticipo rispetto alla data indicata sull’ordine, la decorrenza del pagamento sarà quella prevista comunque sull’ordine.
Garanzie
8.1. Il Fornitore garantisce espressamente: che i prodotti sono consegnati liberi da pegno o altro diritto di garanzia, nonché da vincolo di riservato dominio, dovendo il titolo di proprietà venir pienamente e legittimamente trasferito a Proxital; la conformità dei prodotti forniti a quanto espressamente concordato, rispondendo anche delle conseguenze derivanti dalla consegna di prodotti che risulti in qualsiasi modo difforme rispetto all’ordine; la conformità dei prodotti a tutte le normative vigenti in Italia e nell’EU, con particolare riguardo alla sicurezza dei prodotti, manlevando, in difetto, Proxital da ogni eventuale onere o pregiudizio.
8.2. Inoltre, il Fornitore garantisce i prodotti per vizi e difetti che siano in qualsivoglia modo riconducibili allo stesso Fornitore, per una durata di dodici mesi decorrenti dalla data di consegna dei prodotti.
8.3. L’accettazione dei prodotti consegnati a Proxital non costituisce riconoscimento della conformità degli stessi rispetto all’ordine nemmeno in riferimento ad eventuali vizi apparenti; non vi è quindi obbligo per Proxital di disimballare i prodotti al momento del ricevimento. In ogni caso, i prodotti ricevuti da Proxital si intendono accettati con riserva di verifica delle quantità, qualità e termini di consegna, che potranno essere contestate anche successivamente ai termini previsti dal Codice civile italiano e comunque non oltre 3 mesi dalla loro consegna.
8.4. Nell’ambito delle garanzie sopra indicate, il Fornitore è tenuto, su richiesta e a scelta di Proxital, alternativamente a: i) ritirare e riparare o sostituire i prodotti difettosi, inidonei, viziati o comunque difettosi. Tutte le spese di ritiro, riparazione o sostituzione rimangono a carico del Fornitore. Qualora sia possibile, su richiesta di Proxital, la garanzia opererà anche per i prodotti venduti e consegnati ai Clienti di Proxital; ii) riconoscere una riduzione del prezzo di fornitura proporzionale al difetto ed al danno arrecato. L’opzione tra i rimedi di cui ai punti i) e ii) deve essere esercitata da Proxital entro 30 giorni dalla denuncia del vizio o difetto.
8.5. I prodotti contrattuali riscontrati non conformi all’ordine o viziati, qualora non fossero stati immediatamente respinti, saranno trattenuti a disposizione del Fornitore con tempestiva comunicazione allo stesso indirizzata. Gli oneri per le operazioni di ritorno dei prodotti viziati saranno ad esclusivo carico del Fornitore; i prodotti viaggeranno ad esclusivo conto e rischio del Fornitore, e inoltre con riserva di addebito a suo carico di ogni onere sostenuto per la movimentazione e stoccaggio dei prodotti stessi nonché di ogni ulteriore costo e con riserva di rivalsa per gli utili commerciali mancanti.
8.6. Il Fornitore manleva Proxital da ogni responsabilità per danni cagionati a terzi dai prodotti forniti risultati difettosi. In particolare, il Fornitore dichiara che terrà indenne Proxital da tutti i costi conseguenti a richieste di risarcimento o pretese di indennizzo avanzate da terzi in relazione a danni sorti in conseguenza dell’utilizzo dei prodotti, compresi i costi di procedimenti giudiziali o stragiudiziali promossi nei confronti da Proxital.
Parti di ricambio
9.1 - In conformità agli ordini di acquisto emessi da Proxital, il Fornitore si impegna a fornire a Proxital parti di ricambio relative ai prodotti oggetto della fornitura. Tale impegno a fornire avrà una durata di almeno 5 anni dalla data di consegna della singola fornitura dei prodotti. Termini e condizioni previsti dalle presenti condizioni generali per l’acquisto dei prodotti si applicheranno, in quanto compatibili, anche all’acquisto delle parti di ricambio. Si conviene, in particolare, che il termine di consegna delle parti non eccederà quello dei prodotti cui le parti si riferiscono, tranne per le parti ordinate per situazioni particolari di emergenza che saranno consegnate nel termine massimo di 30 giorni dal ricevimento dell’ordine da parte di Proxital.
Cause di forza maggiore
10.1. Il Fornitore e Proxital non potranno considerarsi responsabili per il mancato adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni qualora sia conclamato oppure provino che l’inadempimento è dovuto a un impedimento che non dipenda dal loro controllo; che non potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, al momento della conclusione dell’ordine, la presenza di tale impedimento e i suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti.
10.2. La parte che invoca l’esonero dalla responsabilità è tenuta a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l’esistenza dell’impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Chi ometta l’una o l’altra comunicazione sarà responsabile dei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati.
Riservatezza di dati e informazioni
11.1. Il Fornitore si impegna a non utilizzare direttamente, indirettamente, per interposta persona, ente o società e a non rivelare a terzi, anche dopo la cessazione del rapporto contrattuale con Proxital, da qualsivoglia causa determinata detta cessazione, le informazioni e i dati comunicati da Proxital o di cui sia comunque venuto a conoscenza (in qualsiasi forma scritta, verbale, elettronica, mediante visione diretta o qualsiasi altra forma intelligibile) in occasione o nell’adempimento del rapporto contrattuale, con particolare riferimento a specifiche tecniche comunicate da Proxital, ai prodotti di questo, ai processi produttivi attuati in esecuzione degli impegni contrattuali assunti, ecc.
11.2. L’obbligo di cui al comma precedente si applica anche alle notizie relative a Proxital da questi indicate come riservate.
Risoluzione delle controversie
12.1. Per tutte le controversie derivanti dall’esecuzione ed interpretazione del rapporto contrattuale viene riconosciuta la competenza esclusiva del Foro di Treviso.
Motta di Livenza, 7 maggio 2025
Amministratore Delegato
Emanuele Ronzini